Rapporti tra cedente e cessionario (cessione del contratto)



La cessione del contratto pone in primo piano il rapporto tra il contraente che aliena la propria posizione contrattuale (il cedente) e il soggetto, fino a quel momento terzo rispetto al contratto, che, in esito al perfezionamento della cessione, viene ad assumere la qualità di parte (cessionario) nota1.

L'art. 1410 cod.civ., norma che si occupa espressamente dei rapporti fra cedente e cessionario, prevede anzitutto che il cedente è tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto.

A questo proposito, è possibile fare cenno del diverso modo di atteggiarsi della garanzia alla quale il cedente è tenuto nei confronti del cessionario in dipendenza del titolo oneroso ovvero gratuito della cessione. Nel primo caso il cedente dovrà essere considerato inadempiente quando il cessionario subentri in una posizione contrattuale differente rispetto a quella promessa nota2 .

In particolare, il cedente sarà responsabile per tutte le ipotesi non soltanto di invalidità del contratto, bensì anche di semplice inefficacia, ciò che comporta comunque l'inoperatività del congegno negoziale.

Qualora la cessione sia intervenuta a titolo gratuito sembra invece conforme a logica fare applicazione della normativa dettata in tema di donazione per quanto attiene alla responsabilità del donante per l'evizione (art. 797 cod.civ.)nota3.

Il cedente non è invece tenuto a garantire il cessionario in relazione alla condotta adempiente del contraente ceduto. Pertanto se Tizio cede a Caio un contratto di somministrazione non deve garantire che le consegne della merce che Sempronio è obbligato ad effettuare siano puntuali.

Ai sensi del II° comma dell'art. 1410 cod.civ. se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto. La figura evoca in qualche misura la garanzia per la bonitas nomini in materia di cessione del credito (art. 1267 cod.civ.)nota4.

Note

nota1

Ravvisa questa similitudine tra il rapporto alienante-acquirente e quello cedente-cessionario Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.720.
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nota2

Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1210.
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nota3

Così Clarizia, La cessione del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.142.
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nota4

La garanzia assunta dal cedente "non è di tipo restitutorio, ma pienamente satisfattorio, in quanto il cessionario può rivolgersi al cedente per chiedergli l'adempimento del contratto originario" (Carbone, La cessione del contratto, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.355).
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Bibliografia

  • ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
  • CARBONE, La cessione del contratto, Torino, Tratt.dir.priv.Bessone, XIII, 2000
  • CLARIZIA, La cessione del contratto, Milano, Comm. Schlesinger, 1991

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