Il contraente ceduto non può che mantenere nei confronti del cessionario il medesimo ruolo contrattuale che rivestiva in relazione al cedente. Il contratto infatti non viene assolutamente modificato in esito alla cessione, se non dal punto di vista soggettivo.
Permanendo identico il contenuto del contratto, ne permangono intatti diritti ed obbligazioni da esso scaturenti.
L'art.
1409 cod.civ., in riferimento ai rapporti fra contraente ceduto e cessionario, afferma conseguentemente che il primo può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto
nota1 .
Sarà pertanto possibile che il ceduto eccepisca al cessionario il precedente inadempimento del cedente per fruire dello strumento di autotutela di cui all'art.
1460 cod.civ. (eccezione di inadempimento).
Il II° comma dell'art.
1409 cod.civ.
esclude l'opponibilità soltanto delle eccezioni fondate sui rapporti tra ceduto e cedente attinenti rapporti diversi rispetto a quello relativo al contratto oggetto di cessione. Ad esempio Tizio, contraente ceduto, non può opporre a Caio, al quale Sempronio ha ceduto un contratto di somministrazione, la compensazione di quanto dovuto per la fornitura mensile con il debito di Sempronio che ha a che fare con un contratto di locazione intercorrente tra Tizio e Sempronio.
E' fatto salvo dalla disposizione in esame il caso in cui il contraente ceduto abbia comunque fatto espressa riserva di una siffatta eccezione al momento in cui ha consentito alla sostituzione nota2. Pertanto, se Tizio, nell'esprimere il proprio consenso alla cessione, ha espressamente fatto salvo il proprio diritto di operare la compensazione del debito a suo carico scaturente dal contratto ceduto con il proprio credito derivante dalla locazione, la relativa eccezione è praticabile anche nei confronti del cessionario
nota3 .
Note
nota1
La disposizione non aggiunge che altrettanto è legittimato a fare il cessionario. Tra gli interpreti, tuttavia, non v'è dubbio (Clarizia, La cessione del contratto, in Comm.del cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.126 e Andreoli, La cessione del contratto, Padova, 1951, p.65) che possa estendersi anche a costui la legittimazione a sollevare tutte le questioni derivanti dal contratto oggetto della cessione.
top1nota2
Secondo un'opinione (Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p.246) non è sufficiente la manifestazione unilaterale avente ad oggetto la riserva. Occorrerebbe che le altre parti, soprattutto il cedente, accettassero, pur di dar luogo alla cessione del contratto, questa particolare richiesta del contraente ceduto. In ciò si manifesterebbe la tipica struttura trilaterale della cessione del contratto.
top2nota3
Nel silenzio della norma ci si è chiesti (Clarizia, cit., p.128) se anche il cessionario possa opporre al ceduto le eccezioni soggettive fondate sui suoi rapporti col cedente. La soluzione non può che essere negativa, ove si rifletta sulla diversa posizione del ceduto e del cessionario: la norma in esame intende solo tutelare il contraente ceduto consentendogli di conservare la stessa posizione contrattuale che aveva nei confronti del cedente come se il rapporto proseguisse con il cessionario. Se invece venisse consentito anche al cessionario di poter opporre al contraente ceduto le eccezioni personali vantate dal cessionario stesso verso il cedente, verrebbe al cessionario attribuito un quid pluris, del tutto estraneo all'iniziale contesto contrattuale oggetto della cessione (cfr.Maiorca, Il contratto, Torino, 1981, p.402 e Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., vol.XXI, Milano, 1972, p.32).
top3Bibliografia
- ANDREOLI, La cessione del contratto, Padova, 1951
- CLARIZIA, La cessione del contratto, Milano, Comm. Schlesinger, 1991
- MAIORCA, Il contratto, Torino, 1981
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958