Peculiare natura giuridica dell'impresa familiare agricola: legittimazione passiva alla liquidazione degli utili. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 22732 del 4 ottobre 2013)

L'impresa familiare coltivatrice è una specie del più ampio genus dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis c.c. Alla prima sono quindi applicabili i principi relativi alla seconda in quanto compatibili; essa si configura come un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati, il cui fine è l'esercizio in comune dell'impresa agricola. Pertanto, dovendo trovare applicazione alla impresa familiare coltivatrice le norme in materia di società semplice la domanda di liquidazione degli utili, se e in quanto esistenti e non percepiti, va rivolta alla impresa e non contro il suo titolare o i suoi eredi escludendosi, quindi, che potesse essere considerato un credito nei confronti della massa ereditaria del titolare defunto. La domanda di pagamento degli utili sarebbe stata ammissibile se provata la esistenza di usi diversi rispetto alla menzionata disciplina generale e, comunque, andava rivolta verso l'organismo associativo e non certo verso gli eredi di uno dei partecipi della comunione. Per questo, è legittima l'applicazione della norma dell'art. 2284 c.c., dunque, l'impresa familiare coltivatrice continua e la quota del familiare consorziato defunto confluisce nell'asse ereditario dello stesso, al valore che aveva al momento dell'apertura della successione (sempre che gli altri partecipi dell'impresa non intendano sciogliere l'impresa o proseguirla con gli altri eredi). La natura collettiva dell'impresa comporta, altresì, che obbligati in relazione al credito per gli utili spettante a ciascuno dei familiari che abbia prestato la propria attività lavorativa nella famiglia sono l'impresa familiare e gli altri familiari consorziati e di tale obbligazione essi ne rispondono con i beni comuni. E' contro costoro, dunque, che va rivolta la domanda intesa alla liquidazione della quota di partecipazione agli utili dell'impresa familiare coltivatrice in proporzione alla quantità e qualità del lavoro in essa prestato e non nei confronti degli eredi del capofamiglia defunto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rimarchevole esito interpretativo della S.C. in tema di impresa familiare agricola e di morte del titolare. Quale natura giuridica essa possiede? Se al quesito dovesse essere data una risposta conforme alla comune opinione (in base alla quale l'impresa familiare è in effetti un'impresa individuale rispetto alla quale i collaboratori si pongono come meri partecipi agli utili ed agli incrementi), il credito relativo alla liquidazione degli utili dovrebbe essere esercitato nei confronti della massa ereditaria del titolare defunto.
La S.C., ribaltando il giudizio della corte di merito, ha invece statuito che il credito debba essere fatto valere nei confronti dell'organismo associativo ex art. 2284 cod.civ., dettato in tema di società semplice. Il fulcro del ragionamento è costituito dalla considerazione della peculiare natura giuridica dell'impresa familiare coltivatrice, la cui matrice collettiva si desume dal modo di disporre dell'art.48 della legge 1982 n.203. La configurazione dell'istituto che se ne ricava rende l'impresa familiare coltivatrice equiparabile alla forma più elementare di schema di esercizio dell'impresa collettiva, vale a dire la società semplice, la cui normativa conseguentemente deve essere ritenuta applicabile.

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