Società composta da due soci e diritto alla liquidazione della quota: debito della società o del socio superstite



Nell'ambito dei problemi che pone la morte di uno dei soci di una società a base personale composta soltanto da due soggetti si pone la questione relativa al diritto alla liquidazione della quota già facente capo al de cuius. Detto debito fa capo alla società o al socio superstite? E' appena il caso di osservare come la soluzione faccia capo al tema del riconoscimento della soggettività delle società a base personale. Soltanto ipotizzando l'esistenza della società come soggetto di diritto distinto dai soci è infatti possibile affermare che essa e non già i soci sia individuabile come termine passivo del debito connesso alla liquidazione della partecipazione sociale. Questo aspetto viene in evidenza anche in tutti gli altri casi in cui cessi il rapporto sociale limitatamente ad uno soltanto dei soci (es. in esito al recesso o all'esclusione).Pur potendo constatare come generalmente sia riconosciuta l'esistenza di una soggettività giuridica piena in capo a qualsiasi società di persone, l'ipotesi qui in esame pone una difficoltà aggiuntiva. Quando infatti la compagine sociale si sia ridotta ad un socio soltanto diviene evanescente la distinzione tra la persona del socio superstite e la società come ente autonomo. Questo aspetto pratico ha indubbiamente influenzato la giurisprudenza. Se infatti in linea generale è chiaro che il debito relativo alla liquidazione della partecipazione sociale agli eredi del socio defunto dovrebbe, conformemente ai principi enunciati, far capo alla società (Cass. Civ. Sez. I, 3773/94 ; Tribunale di Lecco, 21/03/1992 ; Tribunale di Milano, 12/01/1989 ), talvolta si rinvengono pronunciamenti di segno contrario (Cass. Civ. Sez. I, 3842/94 ). La dottrina si è con assoluta prevalenza espressa nel primo senso nota1.
La cosa si complica ancora di più quando dovesse venir meno colui che fosse già rimasto l'unico socio (pur non essendo ancora decorsi sei mesi da tale evento). Chi potrà far valere i crediti della società? Potranno gli eredi dell'unico socio provvedere alla nomina di un liquidatore? Al quesito è stata data risposta positiva, anche se va rilevato come non sia stato sufficientemente chiarito come possano gli eredi del defunto provvedere in tal senso senza assumere la parallela qualità di soci (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14449/2014).

Note

nota1

Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1964, p. 96; Maugeri, Brevi considerazioni in tema di scioglimento particolare del vincolo, in Giur. it., 1989, vol. I, t. 2, p. 734.
top1

Bibliografia

  • MAUGERI, Brevi considerazioni in tema di sciogl. part. del vincolo, Giur. it., I-t. 2, 1989
  • RIVOLTA, La partecipazione sociale, Milano, 1964

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Società composta da due soci e diritto alla liquidazione della quota: debito della società o del socio superstite"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti