Obbligazioni del locatore ed eccezione di inadempimento. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10361 del 17 aprile 2024)

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod.civ. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall’inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può l'inquilino far valere la mancanza parziale della disponibilità fisica del bene oggetto della locazione (nella fattispecie una parte di un complesso industriale oggetto del contratto) allo scopo di far valere l'eccezione di inadempimento? La risposta dipende dalla applicabilità del rimedio in esame all'ipotesi dell'inesatto adempimento (e non soltanto a quella dell'inadempimento tout court). La S.C. ha optato per tale soluzione, ritenendo pertanto che l'eccezione in parola sia invocabile anche nell'ipotesi pratica in considerazione.

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