Nullità di cui all’art. 40 della l. n. 47/1985 in materia urbanistica. Applicabilità ai soli atti traslativi della proprietà e non al contratto preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9318 del 9 maggio 2016)

In tema di preliminare di vendita deve essere annullata la sentenza di appello che omette di valutare l’ammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti relativi al pagamento delle due rate di oblazione prodotti nel giudizio, motivando la decisione sul rilievo che comunque nel preliminare mancavano gli estremi della sanatoria intervenuta, dovendosi osservare che la sanzione di nullità prevista dall’art. 40 della legge n. 47/1985 opera soltanto per i contratti a efficacia traslativa e non per quelli a efficacia meramente obbligatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si iscrive nell'orientamento, invero consolidato, inteso a fare applicazione della normativa di cui alla legge 47/1985 (e successive modificazioni) soltanto alle negoziazioni che sortiscono effetti traslativi e non già al contratto preliminare, il quale invece produce effetti semplicemente obbligatori.
La sussistenza dei requisiti atti ad eventualmente comprovare la sanatoria ovvero le menzioni urbanistiche del caso sono indispensabili ai fini della emissione della sentenza costitutiva atta a determinare il trasferimento della proprietà del bene immobile (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 23339/2013). E' anche possibile che tali requisiti manchino nel contratto preliminare quando la necessarie risultanze vengano acquisite durante il procedimento civile prima dell'emissione della sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 23825/09).

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