La natura giuridica della disciplina della comunione diverge rispetto a quella della normativa dei rapporti di vicinato in tema di limitazioni legali fra proprietà confinanti. (Cass. Civ., Sez. II, n. 20092 del 25 ottobre 2011)

Le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio quando siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, ma in caso di contrasto prevale, quale diritto speciale, la disciplina che regola la comunione, nel consentire la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l’altrui pari uso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema specifico posto all'attenzione della Corte era quello della normativa in tema di vedute, con speciale riferimento all'art.907, il cui III comma impone che il proprietario del fondo vicino che intenda costruire debba rispettare la veduta diretta del confinante, dovendo la nuova fabbrica rispettare il limite dei tre metri. La norma, nella specie, è stata reputata "recessiva" rispetto al criterio di cui all'art.1102 cod.civ. relativo alle modalità di utilizzo dei beni comuni.
In definitiva l'applicabilità della normativa in tema di distanze è subordinata a quella della disciplina specifica in materia di condominio degli edifici.

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