La Cassazione ci ripensa ancora: la costituzione di un trust e quella di un vincolo di destinazione costituisce, di per sé, presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle donazioni. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 4482 del 7 marzo 2016)
La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nella fattispecie mediante l'istituzione di un trust) rappresenta, di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, della legge n. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni.