L'azione di simulazione concreta un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti che hanno preso parte all'accordo simulatorio. Il divieto del patto commissorio è violato anche in relazione a convenzioni quali la vendita con patto di riscatto o di retrovendita praticamente utilizzate con finalità di garantire un finanziamento. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8957 del 17 aprile 2014)

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.
Ai fini dell'operatività del divieto del patto commissorio, è il profilo funzionale dell'operazione, nel senso che l'assetto d'interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti dev'essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, restando invece irrilevanti la natura obbligatoria, traslativa o reale del contratto attraverso il quale si realizza il predetto intento, il momento in cui l'effetto traslativo è destinato a realizzarsi, lo strumento negoziale destinato alla sua attuazione e la stessa identità delle parti che abbiano posto in essere i negozi preordinati al conseguimento del predetto risultato. Pertanto, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la concezione che fa leva sulla causa in concreto allo scopo di mettere a fuoco il discrimine tra valida vendita con patto di riscatto e convenzione conclusa a scopo di garanzia, la S.C. costruisce in chiave di litisconsorzio necessario la indispensabile presenza processuale di tutte le parti che vennero ad assumere parte all'accordo simulatorio sottostante.

Aggiungi un commento