La causa della vendita



La causa della vendita si rinviene nel trasferimento di un diritto relativo ad un bene contro la corresponsione del corrispettivo di un prezzo consistente nell'erogazione di una somma di denaro nota1.
A questa definizione, relativa alla causa astrattamente concepita, i fautori della causa in concreto hanno obiettato che essa non corrisponde a nulla più dell'enunciazione del tipo negoziale. La causa dovrebbe piuttosto essere colta nella concreta e specifica finalità di scambio che le parti intendono realizzare nota2. In altri termini, perché si abbia vera e propria compravendita, non basta che Tizio e Caio si accordino per fare uso dello schema a questa corrispondente quando in effetti lo scopo pratico sia quello di porre in essere una garanzia atipica. E' chiaro che, qualora Tizio trasferisse a Caio, creditore del primo, la proprietà del bene al solo scopo di assicurare il pagamento del debito, con l'intesa che la mancata corresponsione della somma nel tempo convenuto produca la definitiva perdita della proprietà del bene, la pattuizione soltanto dal punto formale, esteriore, sarebbe qualificabile come una vendita. Essa in realtà corrisponde alla costituzione di una garanzia atipica, specificamente un accordo che viola il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.civ. .

Quanto riferito non fa che evidenziare la indispensabilità di accogliere una teorica che si riferisca all'aspetto sintetico della causa, intesa cioè come corrispondenza tra causa in concreto, rispondente all'intento pratico dei contraenti e causa in astratto, rispondente al tipo negoziale.

Ogniqualvolta si verifichi questa aberrazione causale, intesa come divergenza dell'intento pratico rispetto allo schematismo emergente dal tipo negoziale, è aperta la via all'interpretazione della convenzione conclusa tra le parti e soltanto apparentemente corrispondente alla compravendita, mentre in realtà è qualche cosa d'altro. Talvolta si tratterà di pattuizioni atipiche ma lecite, altre volte, come nell'esempio riferito, sarà il caso di parlare di accordi nulli per contrarietà a norme imperative.

Né ci si può accontentare dell'affermazione in forza della quale, quando mancasse il corrispettivo dell'alienazione e non ricorresse neppure spirito di liberalità l'atto sarebbe nullo nota3: lo schema della vendita potrebbe essere utilizzato in funzione solutoria, allo scopo cioè di soddisfare una posizione debitoria dell'alienante nota4 . Parlare di vendita in questa ipotesi sembra tuttavia fuori luogo. Ipotizziamo che Tizio sia debitore di Caio della somma di 100 e che, non disponendo di liquidità i predetti si accordino nel senso che Tizio trasferirà la proprietà di un bene immobile a Caio a saldo e tacitazione di ogni diritto di credito vantato da quest'ultimo nei confronti del primo. E' certo possibile che dette parti pongano in essere una compravendita, nella quale venga enunziato un prezzo come già pagato, mentre in realtà non corre alcun pagamento effettivo, se non nel senso che le parti compensano tra di loro la somma del prezzo con quella del debito. A ben vedere la pattuizione può essere qualificata come vendita soltanto in base al tipo negoziale adoperato, mentre nella realtà corrisponde ad una datio in solutum, ad un pagamento traslativo. Perché allora non utilizzare direttamente questa figura? Se si pensa alla causa solvendi della datio in solutum appare chiaro che, nel caso in considerazione, fare uso di tale schema significherebbe necessariamente fare menzione dell'origine del debito che viene ad essere sanato (con ciò che può seguirne a livello fiscale, in relazione al principio di enunciazione di cui alla vigente legge del registro).

E' possibile che la causa della vendita si combini con quella propria di altri tipi negoziali? Che cosa riferire ad esempio del c.d. negotium mixtum cum donatione, vale a dire della vendita effettuata per un corrispettivo irrisorio? La questione deve essere partitamente sottoposta ad esame.

Talvolta la causa della vendita può trovarsi frammista con quella della permuta, in riferimento alla previsione di conguagli a favore di una delle parti.

Note

nota1

Sulla causa del contratto di vendita si riscontra una pressoché assoluta concordanza in dottrina (vedi Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, in Dei singoli contratti, Milano, 1988, Betti, Causa del negozio giuridico, in N.mo Dig. It., p.38), anche se non sono mancate opinioni per le quali il problema della causa nella vendita non si porrebbe affatto, poiché, esistendo due obbligazioni corrispettive, l'una sarebbe causa dell'altra (così Giorgianni, voce Causa, in Enc.dir., p.566 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.51): a questa impostazione è sufficiente replicare che così discorrendo si sovrappongono il concetto di causa obligandi con quello di causa del contratto.
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nota2

Così Ferri, La vendita in generale, in Tratt. di dir.priv. diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.201.
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nota3

Così Galgano, voce Vendita, in Enc.dir., p.486.
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nota4

Franceschetti-Fabiani-Pepe, Obbligazioni e responsabilità civile, Napoli, 1996, p.95.
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Bibliografia

  • BETTI, voce Causa del negozio giuridico, N.mo Dig. It.
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • FERRI, La vendita in generale, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • FRANCESCHETTI- FABIANI- PEPE, Obbligazioni e responsabilità civile, Napoli, 1996
  • GALGANO, voce Vendita (dir. priv.), Enc. Dir.
  • GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), Enc. Dir.
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, vol. IV, 1954

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