L'accordo simulatorio consiste nella pattuizione con la quale le parti stabiliscono che l'atto che pongono in essere è destinato a creare una semplice esterna apparenza, mentre in realtà o non si intende stipulare alcun accordo oppure sono realmente voluti diversi effetti, propri di una differente negoziazione.
La
controdichiarazione si sostanzia invece in un supporto documentale idoneo a dar conto dell'esistenza dell'accordo simulatorio.
Dal punto di vista dei principi generali,
l'accordo simulatorio nota1 si pone quale patto di segno contrario alle risultanze dell'atto simulato, necessariamente coevo ad esso (art.
2722 cod.civ.) (Cass.Civ.,
1362/75), mentre
la controdichiarazione, che ne costituisce la prova, nota2 , potrebbe essere formata anche in un tempo successivo (Cass. Civ. Sez. I,
4410/98).
L'accordo simulatorio è l'elemento essenziale, insopprimibile rispetto al fenomeno della simulazione; la controdichiarazione ne costituisce la mera prova. In altri termini non deve esser confusa la questione attinente al profilo probatorio della simulazione (di cui si potrà dar conto principalmente per il tramite della controdichiarazione) con quello sostanziale. Ciò che eventualmente può fare difetto nella fattispecie simulata è la controdichiarazione. L'accordo simulatorio, al contrario, non può mai mancare. Anzi la presenza di esso vale a distinguere la simulazione da un altro fenomeno qualificato dalla dottrina quale caso di divergenza tra voluto e dichiarato:
la riserva mentale bilaterale nota3 (Cass. Civ. Sez. I,
2677/84 ). In quest'ultima ipotesi la divergenza tra dichiarazione ed intento è voluta da ciascun contraente, ma difetta il coordinamento di intenti tra costoro: non intendono cioè creare concordemente un'apparenza giuridica divergente rispetto a quanto da entrambi realmente voluto
nota4 .
Qual è la natura giuridica della controdichiarazione? Essa, secondo l'opinione preferibile
nota5 , non riflette altro se non un atto di natura semplicemente ricognitiva della divergenza tra situazione giuridica apparente ed effettiva, atto che può anche provenire da una sola delle parti del fenomeno simulatorio e precisamente da quella contro il cui interesse è redatta (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
6357/2019). Deve invece risultare riconducibile a tutte le parti nel caso di interposizione fittizia, nella quale l'accordo simulatorio si configura come
trilatere (Cass. Civ. Sez. II,
7187/97).
Si verifica nell'interposizione fittizia una divergenza tra parti dell'atto simulato e parti dell'accordo simulatorio. Parti dell'atto simulato sono esclusivamente il soggetto simulatamente interposto ed il contraente effettivo (solitamente alienante, comunque dante causa). Parti dell'accordo simulatorio sono invece il contraente effettivo (dante causa), il contraente fittiziamente interposto di cui sopra, nonchè il contraente effettivo ed occulto (l'interponente), vale a dire colui nei cui confronti debbono effettivamente ricadere gli effetti del contratto.
E' possibile cogliere la specifica rilevanza della natura trilatere dell'accordo simulatorio nell'ambito dell'interposizione fittizia anche a livello processuale. Se il negozio simulato viene impugnato direttamente, vale a dire mediante "azione" (anche se in via riconvenzionale), il relativo giudizio di accertamento necessita dell'estensione del contraddittorio anche rispetto al soggetto rimasto estraneo alla stipulazione dell'atto simulato, coinvolgendo cioè tutte le parti interessate. Qualora invece la simulazione fosse opposta in via di eccezione, si reputa che tale estensione non sia indispensabile, non investendo il giudicato la questione sostanziale, valendo unicamente a paralizzare le pretese avverse.
Dal punto di vista della disciplina dell'aspetto probatorio, giova ribadire quanto già osservato e che costituirà oggetto di specifica analisi, vale a dire che l'accordo simulatorio (e non la controdichiarazione, che caso mai ne costituisce il riflesso) si pone come patto dal contenuto divergente rispetto a quello del contratto cui accede, patto stipulato anteriormente o coevamente rispetto al negozio principale (Cass. Civ. Sez. III,
11322/96). Come tale l'accordo simulatorio si iscrive perfettamente nell'ipotesi prospettata dall'art.
2722 cod.civ., che ne vieta la prova testimoniale. A detta regola si fa eccezione nei casi di cui all'art.
1417 cod.civ.. Il formalismo dello scritto richiesto dall'art.
1417 cod.civ. è dunque previsto
ad probationem e non
ad substantiam actus. Dal punto di vista processuale la peculiare natura dell'accordo simulatorio ha modo di riverberarsi nella necessità che tutti i soggetti che vi hanno preso parte si costituiscano nel processo: si configura pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Civ., Sez. I,
8957/2014).
Note
nota1
L'accordo simulatorio dispiega il contenuto di una volontà, ma, a differenza dagli accordi negoziali, non è diretto a creare, modificare od estinguere effetti giuridici (Furgiuele, Della simulazione di effetti negoziali, Padova, 1972, p. 72; Auricchio, La simulazione nel negozio giuridico, Napoli, 1957, p. 38. Contra Pugliatti, La simulazione nei negozi unilaterali, in Diritto civile. Saggi., Milano, 1951 e Bianca, Diritto civile, Vol. III, Milano, 2000, p. 700, il quale rileva che il carattere negoziale dell'accordo simulatorio è determinato dal diverso contenuto che il contratto deve avere tra le parti. Altra parte della dottrina, invece, lo configura come mera clausola accessoria del contratto simulato (Majello, Il contratto simulato: aspetti funzionali e strumentali, Riv.dir.civ., 1995, p.647). Vi è infine chi lo ha definito il "mezzo di interpretazione autentica del contratto simulato" (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, Torino, 1950, p. 399). Questa concezione condurrebbe ad una configurazione della figura in esame in chiave di atto ricognitivo, svolgente una funzione di semplice accertamento. E' evidente che, in tal modo, si smarrirebbe l'elemento discretivo tra accordo simulatorio e controdichiarazione.
top1nota2
Così, Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir.civ. diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p. 459;Ferrara, Della simulazione nei negozi giuridici, Roma, 1922.
top2nota3
La presenza dell'accordo simulatorio vale anche a distinguere la simulazione dall'errore ostativo, quale ipotesi di inconsapevole divergenza tra voluto e dichiarato (Bianca, cit., p. 699).
top3nota4
In particolare, la dichiarazione di consenso espressa da una parte, nonostante la riserva di una diversa volontà, è valida anche nel caso in cui la controparte sia a conoscenza di tale riserva (Messineo, cit., p. 446; Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 249).
top4nota6
nota5
Così Messineo, cit., p. 458; Nicolò, Il riconoscimento e la transazione, Messina, 1933.
top5Bibliografia
- AURICCHIO, La simulazione nel negozio giuridico: premesse generali, Napoli, 1978
- BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
- FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922
- FURGIUELE, Della simulazione di effetti negoziali, Padova, 1992
- GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
- MAJELLO, Il contratto simulato: aspetti funzionali e strumentali, Riv.dir.civ., 1995
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- NICOLO', Il riconoscimento e la transazione, Annali dell'Università di Messina, VII, 1923-1933
- PUGLIATTI, La simulazione dei negozi unilaterali, Milano, Diritto civile. Saggi, 1951