Imposta sulle plusvalenze realizzate sulla cessione della "prima casa", alienazione infraquinquennale e "forza maggiore". (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 4757 del 23 febbraio 2021)

Deve ritenersi legittimo il diniego del rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulla plusvalenza conseguita dalla vendita infraquinquennale di un immobile, non ravvisandosi gli estremi della forza maggiore nell’impossibilità di destinare l’immobile acquistato a residenza personale a causa della permanente occupazione da parte del conduttore nonostante l’inutile esperimento della convalida di licenza per finita locazione e dell’esecuzione del rilascio, laddove la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non costituisce, comunque, oggetto di un’obbligazione verso il fisco rispetto alla quale la successiva rivendita entro il quinquennio non può considerarsi coartata o indotta da un impedimento imprevedibile ed inevitabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie di cui si è occupata la S.C., veniva in considerazione la vendita infraquinquennale di un immobile acquistato come "prima casa" da parte di chi, successivamente, non aveva potuto trasferirvi la propria residenza a causa della illegittima permanenza da parte dell'inquilino, il quale pure avrebbe dovuto rilasciarla, essendo stato addirittura raggiunto da precetto per il rilascio dell'immobile. La Corte ha infatti stabilito che anche in tale ipotesi non viene meno l'obbligo di tassazione della plusvalenza così realizzata (ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR), non essendo possibile invocare il principio giurisprudenziale della "forza maggiore". Tale causa di giustificazione può operare solo in presenza di una qualche obbligazione del contribuente verso l'Agenzia delle Entrate, mentre, nella fattispecie, la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale rappresenta solo una delle possibili configurazioni della situazione che danno luogo a diversa imposizione a norma dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.

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