Impiego del prezzo della vendita per ripagare pregressi debiti scaduti. Esclusione del patto commissorio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1075 del 21 gennaio 2016)

L'art. 2744 c.c., sancendo il divieto del patto commissorio, postula che il trasferimento della proprietà della cosa sia sospensivamente condizionato al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché detto patto non è configurabile qualora il trasferimento avvenga, invece, allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione impugnata che aveva escluso che l'operazione fosse finalizzata ad uno scopo di garanzia in quanto parte del prezzo della compravendita era stato utilizzato per ripianare debiti scaduti verso l'amministratore della società acquirente e nei confronti di terzi, mentre per i debiti non ancora esigibili nei confronti di terze società, la rateizzazione mensile del prezzo residuo poteva considerarsi una delegazione di pagamento di tali preesistenti obbligazioni da parte del debitor debitoris).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno della decisione è costituito dalla preesistenza del credito rispetto all'alienazione del bene. Ciò esclude radicalmente la ricorrenza del patto commissorio, contrassegnato dalla contemporaneità tra concessione del credito e trasferimento del bene (ovvero della pattuizione con la quale si conviene variamente che il bene divenga definitivamente di proprietà del creditore nell'ipotesi in cui il debitore non effettui il rimborso della somma mutuatagli). D'altronde, diversamente opinando, mai sarebbe possibile porre in essere validamente una datio in solutum.
Il tema è attuale, data l'emanazione della l.30 giugno 2016 n.119.

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