Il c.d. "tasso soglia" al di là del quale gli interessi debbono essere considerati usurari è riferibile sia gli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 23192 del 4 ottobre 2017)

In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Pertanto ove sia superata la soglia anche con solo riguardo agli interessi moratori, trova applicazione l'art. 1815, comma II, c.c. che prevede la nullità della clausola, e che non siano dovuti interessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al fine di verificare la natura usuraria degli interessi che siano praticati dalla Banca a valere sul finanziamento, è possibile sommare gli interessi corrispettivi (vale a dire pattuiti originariamente in sede contrattuale) rispetto a quelli moratori che siano dovuti a fronte del ritardato adempimento o inadempimento del mutuatario. Nel caso di specie era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca in relazione al fallimento della società debitrice, sulla scorta della mancata ammissione al passivo del credito scaturente dagli interessi. La perizia aveva infatti stabilito che la misura degli interessi moratori, al tempo della pattuizione, era superiore al tasso-soglia. Non già di usura "sopravvenuta", bensì "originaria" si sarebbe trattato, con la conseguenza che al passivo viene ammessa soltanto la linea capitale del credito. la S.C. conferma tale impostazione. La pronunzia viene a confermare l'impostazione di Cass. civile, sez. VI-I del 2017 numero 5598.

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