Il c.d. "tasso soglia" al di là del quale gli interessi debbono essere considerati usurari è riferibile sia gli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 23192 del 4 ottobre 2017)
In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Pertanto ove sia superata la soglia anche con solo riguardo agli interessi moratori, trova applicazione l'art. 1815, comma II, c.c. che prevede la nullità della clausola, e che non siano dovuti interessi.