Inserzione automatica di clausole



A mente dell'art. 1339 cod.civ. le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge vengono inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti .

Si tratta del fenomeno della inserzione automatica di clausole, comunque prevalente sulla volontà delle parti, quand'anche contraria. In altri termini, non è praticabile una valutazione dell'intento dei contraenti, sulla scorta di un ipotetico giudizio negativo: avrebbero le parti posto in essere il contratto qualora si fossero rappresentate la nullità della clausola contrattuale?

Pur quando al quesito dovesse darsi una risposta negativa, comunque l'atto negoziale rimarrebbe in vita con il diverso contenuto autoritativamente imposto per effetto della inserzione automatica. L'art. 1339 cod.civ. in questo senso si coordina con il II° comma dell'art. 1419 cod.civ., disciplinante la nullità parzialenota1 .

La natura giuridica del principio in esame non è pacifica tra gli interpreti. Secondo alcuni si tratterebbe di uno strumento integrativo del contratto nota2. E' stato tuttavia rilevato nota3 che l'attività integrativa postula una lacuna, mentre nel caso in questione si verifica una vera e propria eliminazione di parte del contenuto del contratto, parte che pure era stata presa in considerazione dai contraenti. A questa operazione segue una sostituzione forzata con disposizioni predeterminate dal legislatore. Quando si trattasse di un'attività di carattere interpretativo ovvero anche di tipo integrativo non potrebbe pertanto farsi applicazione della norma in esame, che ha a che fare con il contenuto dell'atto negoziale (Cass. Civ., 13459/92 ).Ecco perché non pare infondata la costruzione di quanti parlano di un meccanismo di vera e propria conversione forzata della clausola invalida nota4 .

Prescindendo da questioni sistematiche, vi è tuttavia accordo sull'aspetto funzionale della norma in esame. L'efficacia peculiare è quella di determinare la sostituzione della clausola convenzionale con quella di matrice legale in tutti i casi in cui la legge disponga la nullità parziale di quest'ultima in modo diretto o indiretto, vale a dire anche soltanto configurando come imperativa la norma che introduce una clausola avente contenuto incompatibile con quella convenzionalmente apposta al contratto.

Non v'è bisogno che, di volta in volta, il legislatore specifichi che quella speciale clausola ha la forza di sostituire quella difforme voluta dai contraenti (Cass. Civ. Sez. III, 7822/97 ). E' sufficiente che una disposizione di legge qualifichi come imperativa ed inderogabile una determinata prescrizione: automaticamente, proprio in virtù della valenza generale del combinato disposto degli artt. 1339 , 1419 cod.civ., quando si riscontri che le parti hanno configurato una  clausola del contratto difforme da quella dal contenuto "imposto", si verifica la sostituzionenota5 . E' salvo ovviamente il caso in cui la legge disponga in modo espresso una diversa sanzione (Cass. Civ. Sez. III, 224/85 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2630/81 ).

Per quanto attiene alla nozione di "legge" che viene a determinare il contenuto della clausola inderogabile, la locuzione deve essere intesa in senso ampio. Essa riguarda pertanto non solo le fonti primarie, bensì anche quelle secondarie, quali regolamenti ed altri provvedimenti di carattere amministrativo ai quali la legge annetta tale efficacianota6 . Si può trattare anche di regole cronologicamente successive rispetto al tempo del perfezionamento del contratto.

Relativamente invece alla nozione di clausola, si tratta della proposizione o dell'insieme di proposizioni (ben potendo una singola clausola essere composta da più disposizioni) aventi un contenuto unitario, costituenti una unità precettiva nell'ambito di un più vasto contenuto del contratto. L'effetto sostitutorio non può che riguardare la clausola nel suo complesso, la quale viene interamente sostituita dalla norma imperativanota7 .

Circa le singole ipotesi applicative, un ampio spazio occupa il meccanismo sostitutivo in relazione alla determinazione del prezzo (Cass. Civ. Sez. I, 10751/95 ), del corrispettivo o del canone, della durata in una serie di casi quali il trasporto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 42/97 ), la locazione (Cass. Civ. Sez. III, 3733/96 ), la cessione di alloggio di edilizia economico popolare (Cass. Civ. Sez. I, 7803/97) ovvero di edilizia convenzionata o sovvenzionata (Cass. Civ., Sez. Unite, 18135/2015).

Altre volte si tratta del contenuto in senso ampio del contratto, quale ad esempio la durata e le caratteristiche o l'oggetto stesso (si pensi alla locazione di fondi rustici, Cass. Civ. Sez. III, 7822/97 , alla compravendita di un'unità immobiliare e del necessario autoparcheggio a corredo, Cass. Civ. Sez. II, 5870/98 , ai capitolati d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche nei quali l'appaltatore deve garantire l'applicazione ai propri dipendenti delle clausole dei contratti collettivi di categoria, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5027/97 ).

Note

nota1

D'Antonio, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974, p. 172, rileva che le due norme si distinguono in quanto l'una (art. 1339 cod.civ.) pone la regola della sostituzione, mentre l'altra (art. 1419 cod.civ.) sancisce la conservazione del contratto legalmente modificato.
top1

nota2

Rodotà, Condizioni generali di contratto, buona fede e poteri del giudice, in Condizioni generali del contratto e tutela del contraente debole, Milano, 1970, p. 52; Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, p. 365; Scognamiglio, L'integrazione, in I Contratti in generale, a cura di Gabrielli, Tomo II, Torino, 1999, p. 1028.
top2

nota3

   Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, p. 336; Gabrielli, Norme imperative ed integrazione del contratto, in Contratto e impresa, 1993, p. 483 e ss.
top3

nota4

E' di questa opinione Casella, Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole, Milano, 1974, p. 187 e ss.. Tra gli interpreti è stato tuttavia evidenziato (cfr. Bianca, Diritto civile , vol. III, Milano, 2000, p. 514; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 855-856) che deve essere negato l'accostamento del fenomeno in esame con l'istituto della conversione del contratto nullo (che opera nel rispetto della negoziazione come sostanzialmente voluta dalle parti), poichè la sostituzione automatica di clausole prescinde da ogni riferimento all'originario intento contrattuale.
top4

nota5

In tal senso Varrone, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1972, p. 307 e ss.; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. IV, Bologna-Roma, 1970, p. 232; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1984, p. 125. Contra Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico.Teoria generale, Milano, 1959, p. 226, il quale sostiene che, dato il carattere eccezionale dell'art. 1339 cod.civ., le sostituzioni devono essere previste da norme eccezionali che dimostrino expressis verbis, oltre che dalla mens legis, la loro funzione sostitutiva.  
top5

nota6

Così De Martini-Ruoppolo, Rassegna di giurisprudenza sul codice civile, diretta da Nicolò-Stella Richter, libro IV, tomo II, Milano, 1971, p. 208; Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol. IV, Torino, 1975, p. 795. In particolare Cesaro, I contratti in generale, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 511, ammette il riferimento ad atti diversi cui faccia rinvio una legge formale.
top6

nota7

Sono di questa opinione Ferri, Volontà del privato e volontà della legge nella nullità del negozio giuridico, in Riv.dir.comm. 1963, vol. II, p. 271; Morozzo della Rocca, Sostituzione di clausole contrattuali con norme imperative, in Dir.lav., 1962, p. 399.
top7

Bibliografia

  • CASELLA, Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole, Milano, 1974
  • CESARO, I contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • D’ANTONIO, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974
  • DE MARTINI RUOPPOLO, Rassegna in giurisprudenza sul codice civile, Milano, II, 1971
  • FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966
  • FERRI, Volontà del privato e volontà della legge nella nullità del negozio giuridico, Riv.dir.comm., II, 1963
  • GABRIELLI, Norme imperative ed integrazione del contratto, Contratto e impresa, 1993
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980
  • MOROZZO DELLA ROCCA, Sostituzione di clausole contrattuali con norme imperative, Dir.lav., 1962
  • RODOTA', Condizioni generali di contratto, buona fede e poteri del giudice, Milano, Condizioni generali..., 1970
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
  • SCOGNAMIGLIO, L'integrazione, Torino, I contratti in generale, Gabrielli, II, 1999
  • VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1972

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Inserzione automatica di clausole"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti