Gli interessi (art.1815 cod. civ.)



Il mutuo si presume venga stipulato a titolo oneroso, vale a dire a fronte della corresponsione da parte del mutuatario di interessi in favore del mutuante (art. 1815 cod.civ.) nota1.

Se le parti vogliono dar vita ad un contratto di mutuo che non prevede la corresponsione di corrispettivo alcuno, unicamente mantenendosi l'obbligazione restitutoria primaria a carico del mutuatario (mutuo gratuito), occorre che ciò risulti espressamente nel contratto nota2 .

Normalmente il mutuo oneroso è remunerato dal pagamento degli interessi. L'esempio paradigmatico è rappresentato dal contratto che ha per oggetto la consegna di una somma di denaro: in questa ipotesi è agevole il riferimento agli interessi come a quelle somme aggiuntive, determinate in funzione di un tasso prestabilito (in misura fissa o variabile in dipendenza di parametri specifici), che il mutuatario deve corrispondere al mutuante periodicamente, per lo più in concomitanza con la restituzione rateale di parte della somma capitale.

Cosa dire del corrispettivo del mutuo che abbia ad oggetto cose diverse dal denaro?

In proposito, esclusa la configurabilità della tesi secondo la quale in tale caso il mutuo si configurerebbe necessariamente come gratuito, stante l'inapplicabilità dell'art. 1815 cod.civ., riferibile unicamente al mutuo avente ad oggetto denaro nota3 , è possibile riferire che il corrispettivo del godimento delle cose fungibili diverse dal denaro consegnate al mutuatario può indifferentemente consistere ancora una volta in somme periodiche di denaro (da qualificarsi pur sempre come interessi) ovvero da altre prestazioni sia di dare sia di facere. Non è detto in questo senso che si debba per forza trattare di una prestazione omogenea rispetto alle cose oggetto del contratto (es.: se il mutuo ha comportato la consegna di un certo numero di ovini, questo non importa automaticamente che, accanto all'obbligazione restitutoria, il mutuatario debba restituire ulteriori ovini aggiuntivi) nota4 .

Per la nozione e la determinazione degli interessi l'art. 1815 cod.civ. compie un espresso rinvio alla disciplina di cui agli artt. 1282 e ss. cod.civ..

Note

nota1



La presunzione di onerosità contenuta nel codice civile del 1942 viene a ribaltare la tradizionale ordinaria gratuità che connotava il mutuo "civile", in contrapposizione al mutuo "commerciale" di cui all'art. 41 del codice di commercio del 1888.
top1

nota2

Poiché la legge non prescrive alcuna formalità per il patto volto ad escludere l'obbligazione di interessi, si reputa che il carattere gratuito possa evincersi anche implicitamente sulla base del contegno serbato dai contraenti o dagli elementi che connotano l'operazione di finanziamento, purché ricorrano dati obiettivi dai quali possa desumersi l'esistenza di una precisa ed inequivoca volontà in tal senso (Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.347; Simonetto, voce Mutuo, in Enc.giur.Treccani, vol.XX, 1990, p.8; Gardella Tedeschi, voce Mutuo, in Dig. disc. priv., vol.XI, Torino, 1994, p.546).
top2

nota3



Così Teti, Il mutuo, in Trattato di dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p.674 e ss..
top3

nota4



La giustificazione della ammissibilità del c.d.corrispettivo anomalo si ritrova nello stesso art.1815 cod.civ. , laddove esso dichiara "salva diversa volontà delle parti, deve corrispondere al mutuante gli interessi". Infatti "la riserva che la norma contiene circa l'eventuale patto contrario, non significa peraltro soltanto che quello dell'onerosità è carattere naturale e non essenziale del mutuo, ma sta altresì ad indicare che la stessa normale onerosità del contratto non deve necessariamente esprimersi nella tipica obbligazione degli interessi, poiché, se le parti vogliono, il corrispettivo del mutuo oneroso potrà bene essere costituito anche da una prestazione diversa: e così, ad esempio, dalla controprestazione di un fare, di un non fare, di un dare non omogeneo all'oggetto del mutuo, da una partecipazione agli utili, da un provento aleatorio e di carattere straordinario" (Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.85).
top4

Bibliografia

  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • SIMONETTO , Mutuo, Roma, Enc.giur. Treccani, XX, 1990
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Gli interessi (art.1815 cod. civ.)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti