Dovere di segnalazione di operazioni sospette e attività bancaria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24396 dell'11 settembre 2024)

In materia di normativa antiriciclaggio, il dovere di segnalazione del responsabile della filiale bancaria non si esaurisce con la mera conoscenza soggettiva dei clienti e della liceità apparente delle operazioni finali. Egli è tenuto ad investigare l’origine e la provenienza del denaro contante utilizzato, applicando criteri oggettivi anche in base alle “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio” della Banca d’Italia. La valutazione ex post della liceità complessiva di un’operazione non esonera dall’obbligo di approfondimento sulle movimentazioni sospette a monte.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in commento attiene all'attivazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta che incombe sul responsabile della filiale bancaria.
Costui, in base all'interpretazione della S.C., non può confidare nella pregressa conoscenza del cliente e dell'apparente conformità a legge dell'operazione. A fronte della movimentazione di denaro contante, a costui infatti incombe il dovere di investigare le movimentazioni che, sulla scorta dei criteri di cui alle istruzioni operative, possono apparire come sospette. Un compito davvero arduo, soprattutto tenuto conto che si tratta di condotte imposte dalla legge che si aggiungono alla quotidiana operatività di chi è dotato di una specifica diversa professionalità.

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