Dovere di segnalazione di operazioni sospette e attività bancaria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24396 dell'11 settembre 2024)
In materia di normativa antiriciclaggio, il dovere di segnalazione del responsabile della filiale bancaria non si esaurisce con la mera conoscenza soggettiva dei clienti e della liceità apparente delle operazioni finali. Egli è tenuto ad investigare l’origine e la provenienza del denaro contante utilizzato, applicando criteri oggettivi anche in base alle “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio” della Banca d’Italia. La valutazione ex post della liceità complessiva di un’operazione non esonera dall’obbligo di approfondimento sulle movimentazioni sospette a monte.