Deliberazione di scioglimento anticipato di società di capitali ed abuso di potere. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 20625 del 29 settembre 2020)

Ai fini dell'annullamento della deliberazione di scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2448 n. 5 cod.civ. (ora art. 2484 n. 6 cod.civ.) per conflitto di interessi o per abuso di potere è necessario che sussista o un contrasto tra l'interesse della maggioranza e l'interesse sociale o che il voto della maggioranza sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta diretta a provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza 'uti singuli'. Per contro è irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti tra i soci e l'esistenza di una posizione debitoria del socio di maggioranza nei confronti della società, circostanza che di per sé può integrare né la possibilità di un conflitto di interessi né l'abuso del voto di maggioranza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Specialmente difficile è configurare l'abuso di potere, inteso come l'arbitrario utilizzo della propria posizione di socio allo scopo di conseguire interessi divergenti da quelli della società. Una siffatta figura introdurrebbe notevoli margini di incertezza. La giurisprudenza ha nel corso del tempo messo a fuoco varie fattispecie. Il tema è connesso con quello attinente la consistenza delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli soci, essendosi rilevato che le stesse sarebbero assimilabili non tanto al diritto soggettivo, quanto al mero interesse legittimo. Di solito inoltre il problema si pone in riferimento alla condotta della maggioranza che "imponga" una decisione che contrasta con gli interessi di uno o più soci. Più recentemente è stata affermata la configurabilità dell'esercizio abusivo di un diritto della minoranza: il tema è quello del diritto potestativo ex art. 2374 cod.civ. di domandare il differimento dell'adunanza assembleare previa dichiarazione di non essere sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno (Cass. Civ., Sez. I, 29792/2017). Con la pronunzia in esame viene sottolineato come sia decisivo non già un conflitto con gli interessi dei soci di minoranza, quanto piuttosto un contrasto tra interesse della maggioranza e interesse sociale tout court (vale a dire l'interesse della società in quanto tale, come potrebbe avvenire nell'ipotesi in cui i soci di maggioranza, titolari di una diversa ed ulteriore posizione in altra società avessero ad assumere una decisione contrastante con l'interesse della prima società allo scopo di favorirne quest'ultima).

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