Decadenza agevolazioni "prima casa" per alienazione infraquinquennale. Riacquisto di altra "prima casa": quello che conta è la registrazione dell'atto, non la trascrizione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22488 del 16 ottobre 2020)

Ai fini della disciplina posta in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione dall'art. 1, nota II bis, comma 4, della tariffa, parte I, allegata al Dpr. n. 131/86, e in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l'atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (art. 2704 cod.civ.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che conta ai fini di escludere che abbia luogo la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" conseguente alla alienazione dell'abitazione intervenuta prima dei cinque anni è il riacquisto, entro un anno dalla alienazione, di una ulteriore "prima casa". A tal fine, secondo la S.C., quello che conta è unicamente che, entro tale lasso temporale, venga perfezionato un atto sottoposto alla registrazione e non già alla trascrizione, che si palesa formalità non indispensabile al riguardo. Ne segue come anche una scrittura privata, ancorché non autenticata, dunque insuscettibile di essere sottoposta alla formalità pubblicitaria, sia idonea ad impedire la citata decadenza.

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