Contratto preliminare di vendita immobiliare perfezionato da uno soltanto dei coniugi in regime di comunione legale dei beni. Litisconsorzio necessario per il coniuge pretermesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8040 del 21 marzo 2019)

In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore coniugato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa. Ne segue che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Chi agisce per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare deve pertanto citare in giudizio entrambi i coniugi se bene è in comunione legale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ripercorre l'iter argomentativo di Cass. Civ., Sez. II 2013/18864 (a propria volta mutuato da Cass. SSUU 2007/17952). La controversia relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto un bene comune, ma perfezionato da uno soltanto dei coniugi in comunione, necessita della partecipazione anche dell'altro coniuge, litisconsorte necessario. Diversamente il processo non potrà non essere reputato nullo. Dal punto di vista sostanziale ci si può comunque domandare come debba essere qualificato il contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi. Poiché la vendita di immobili è indubbiamente atto eccedente l'ordinaria amministrazione, secondo un'opinione il preliminare non potrebbe non essere invalido ex art. 180 cod.civ.. Dunque il promissario acquirente non potrebbe azionare il rimedio dell'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. Secondo un'altra impostazione l'impegno sottoscritto da uno soltanto dei coniugi sarebbe efficace e vincolante, salva l'annullabilità ai sensi dell'art.184 cod.civ..

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