Contratto preliminare. Mancata produzione del documenti afferenti all'urbanistica. Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14976 del 29 maggio 2023)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 cod.civ., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto in difetto della prestazione del consenso del promittente alienante, è possibile per il promissario acquirente agire, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ. allo scopo di ottenere una pronunzia costitutiva che tenga luogo della volontà del promittente e che, per l'effetto, trasferisca la proprietà del bene promesso in vendita. Il problema però sorge nell'ipotesi in cui facciano difetto gli elementi previsti a pena di nullità per l'atto traslativo, come ad esempio le menzioni urbanistiche. Con la pronunzia qui in commento la S.C. statuisce nel senso della possibilità che il promissario possa attivarsi supplendo alla riferita deficienza, producendo una perizia tecnica che fornisca gli elementi mancanti.
Che le menzioni urbanistiche (in riferimento all'attestazione della anteriorità della costruzione al 1 settembre 1967) possano essere oggetto dell'apposita dichiarazione anche ad opera dell'altra parte (ma non del procuratore sprovvisto di speciali poteri: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21855/2015) che abbia invocato l'emissione della pronunzia di cui all'art. 2932 cod.civ., cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 23825/09.

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