Condominio "minimo": necessaria l'unanimità. Opere "pericolose" effettuate sugli enti comuni. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 36373 del 13 dicembre 2022)

Ove i partecipanti al condominio siano due, dovendo ravvisarsi un "condominio minimo" (nella specie, peraltro, formato da condomini non aventi diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), operano le norme in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120,1121,1129,1130,1131,1132,1133,1135,1136,1137 e 1138 cod.civ.), e specialmente quelle procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, restando tuttavia comunque impedito il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell'elemento personale. L'assemblea del condominio minimo, invero, agli effetti dell'art. 1136 cod.civ., commi 1 e 2, si costituisce regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e delibera validamente soltanto con decisione "unanime" di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod.civ. Pertanto, nell'ipotesi di condominio costituito da soli due condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella concernente le riparazioni straordinarie - richiedano comunque, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136 cod.civ., comma 2, la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Tuttavia, la delibera che, in caso di condominio costituito da due soli condomini titolari di quote diseguali, sia approvata dal solo partecipante titolare del maggior valore delle quote e sia perciò carente sotto il profilo dell'elemento personale, deve qualificarsi non nulla, ma annullabile, giacché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, stando alla summa divisio elaborata da Cass. Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806 e da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839 e perciò può essere impugnata dal condomino assente o dissenziente soltanto nel termine stabilito dall'art. 1137 cod.civ., comma 2, come correttamente ritenuto nella gravata sentenza.
Anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve sindacare la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione.
In tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, comporta, in quanto contraria all'ordine pubblico, la nullità assoluta per illiceità dell'oggetto della delibera dell'assemblea che l'abbia disposta, senza che abbia rilievo neppure l'eventuale successivo condono dell'opera.
Le opere di modificazione delle parti comuni, che l'assemblea può deliberare per il miglioramento o l'uso più comodo o il maggior rendimento delle stesse, non devono comunque arrecare pregiudizio alla sicurezza statica del fabbricato, potendo ciascuno condomino sia far valere la nullità della delibera, sia conseguentemente chiedere ed ottenere la demolizione delle opere illegittimamente eseguite.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può parlare di condominio anche nel caso in cui l'edificio consista in soltanto due unità immobiliari appartenenti a diversi titolari? La risposta è positiva: viene in considerazione il c.d. "condominio minimo", al quale comunque si applicano le norme organizzative dettate dalla legge in materia. Inutile dire come il tema più rilevante sia tuttavia quello della formazione della volontà assembleare. Sull'argomento la S.C. ha statuito come, agli effetti dell'art. 1136 cod.civ. l'assemblea si possa considerare regolarmente costituita soltanto con la partecipazione di entrambi i condomini, altresì dovendo deliberare validamente con decisione unanime. Non raggiungendosi l'unanimità (sia nel caso in cui i due condomini espongano volontà contrastanti, sia nell'ipotesi in cui alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti) si rende indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod.civ..
Quid juris infine in relazione alla deliberazione che abbia ad autorizzare l'esecuzione di un'opera edilizia in contrasto con le prescrizioni imperative di cui al T.U. 2001/380? La Cassazione opta per la nullità radicale per illiceità dell'oggetto.

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