Impugnazione delle deliberazioni assembleari (condominio)



Il I comma dell'art. 1137 cod.civ. dispone che le deliberazioni prese validamente dall'assemblea sono obbligatorie anche per i condomini dissenzienti (Cass. Civ. Sez. II, 132/76), ribadendo il principio maggioritario di cui all'art. 1105 cod.civ. (in tema di comunione ordinaria).
Coloro che sono risultati dissenzienti, assenti o astenuti possono impugnarle nei trenta giorni dalla data di deliberazione o (per gli assenti) dalla data della comunicazione (che ammette equipollenti nell'averne comunque il condomino acquisito in altro modo compiuta conoscenza: Cass. Civ. Sez. II, 1716/75), senza tuttavia che l'impugnazione sospenda l'esecuzione del provvedimento se ciò non è ordinato dall'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. II, 7073/99) nota1.
A questo proposito possono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di comunione ordinaria (cfr. art. 1109 cod.civ.) nota2. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'art. 669 octies, VI comma, del codice di procedura civile.

L'impugnativa può essere introdotta con ricorso ovvero anche con atto di citazione (cfr. tuttavia Cass. Civ., Sez. Unite, 8491/11, nonchè Cass. Civ., Sez. II, 14661/13, secondo le quali varrebbe la sola regola generale, in base alla quale l'impugnazione dovrebbe essere introdotta unicamente mediante citazione). L'appello avverso la pronunzia del Tribunale, in ogni caso, potrtebbe essere proposta soltanto con quest'ultimo strumento (Cass. Civ., Sez. II, 6412/11). In senso divergente, tuttavia, si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18573/2014, secondo la quale se l'impugnazione è stata effettuata con ricorso il termine per la notifica è rispettato con il deposito in cancelleria del ricorso stesso (e non con la notifica alla controparte). La legittimazione attiva sussiste in capo al condomino quand'anche l'unità immobiliare sia locata, se se eccettua la speciale materia dei servizi di condizionamento e riscaldamento (Cass. Civ., Sez. I, 151/2017).

Occorre rilevare la ritenuta applicabilità anche all'ambito delle deliberazioni dell'assemblea condominiale del principio di cui all'art. 2373 cod.civ., dettato in tema di società per azioni, in base al quale il componente dell'organo che possiede un interesse in conflitto con quello dell'ente deve essere escluso dal diritto di voto. E' tuttavia dubbio se dal computo della maggioranza prevista dalla legge in relazione a ciascuna specie di deliberazione (art. 1138 cod.civ.) debba essere sottratta o meno la quota millesimale di spettanza dei condomini il cui interesse sia confliggente con quello del condominio (in questo senso Cass. Civ. Sez. II, 7226/97, contra Cass. Civ. Sez.II, 1201/02).

Note

nota1

Cfr.Girino, Il condominio negli edifici, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.418; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.270; Basile, Condominio negli edifici, in Enc. giur. Treccani, p.8. Nè è consentita la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento alla mancata corresponsione delle spese condominiali in attesa della definizione della causa afferente alla impugnazione della deliberazione assembleare che ne costituisce il presupposto: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 4421/07.
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nota2

Tra gli altri Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.337.
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Bibliografia

  • BASILE, voce Condominio negli edifici, Enc. giur. Treccani
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIRINO, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt.dir.priv. Rescigno, 1982

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