Comunione convenzionale tra i coniugi



Ai sensi dell'art. 210 cod.civ. i coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162 cod.civ. , modificare il regime della comunione legale dei beni, istituendo un regime convenzionale difforme da quello previsto per legge nota1. Ciò a condizione che le pattuizioni non siano in contrasto con le disposizioni dell' articolo 161 cod.civ. , norma che vieta agli sposi di fare genericamente riferimento, per quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali, a leggi alle quali non sono sottoposti ovvero agli usi. Essi devono pertanto enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Il II comma dell'art. 210 cod.civ. prescrive che i beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono comunque essere compresi nella comunione convenzionale. Inoltre non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. In sostanza il contenuto dell'atto che istituisce una comunione convenzionale si riduce alla comprensione nell'ambito di essa di beni che sarebbero personali ex lettera a) e b) art. 179 cod.civ. (eventualmente istituendo in relazione ad essi un regime di amministrazione difforme), vale a dire i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ovvero i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione nota2.

Note

nota1

Si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.68; Parente, Comunione legale e autonomia coniugale, Napoli, 1984.
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nota2

Alcuni Autori, (tra i quali si veda De Rubertis, Le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia, in Dir. fam. e pers., 1976, p.1311), ritengono che, mediante convenzione si potrebbe far rientrare in comunione beni che ex art. 179 cod.civ., ne sarebbero esclusi, mentre non se ne potrebbe assolutamente escludere altri che ex art. 177 cod.civ. ne fanno parte. La maggior parte della dottrina reputa tuttavia che, pur entro i limiti imposti dalla legge, i coniugi possano benissimo adottare un regime intermedio fra comunione legale e separazione. Si vedano Monforte, La comunione convenzionale, in Dir. fam. e pers., 1976, p.1773 e ss.; Moscarini, Struttura e funzione delle convenzioni matrimoniali, in Riv. not., 1976, p.160 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • DE RUBERTIS, Le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia, Dir.fam. e pers., 1976
  • MONFORTE, La comunione convenzionale, Dir.fam.e pers., 1976
  • MOSCARINI, Struttura e funzione delle convenzioni matrimoniali, Riv. Not., 1976
  • PARENTE, Comunione legale e autonomia coniugale, Napoli, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 57-2015/A, Francia – regime patrimoniale: convenzione di comunione universale e diritto di reprise degli eredi

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