Clausola contrattuale atipica e meritevolezza di tutela. Canoni ermeneutici. Clausola penale che determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7447 del 20 marzo 2024)

Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, cod.civ., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa ha a che fare il vaglio dell'elemento causale della meritevolezza di tutela degli interessi delle parti con l'eventuale misura eccessiva dell'importo della penale che fosse stata prevista da una clausola contrattiale afferente ad una vendita? Assolutamente nulla, secondo la S.C., la quale non rileva l'elemento costituito dallo squilibrio contrattuale che tale clausola avrebbe introdotto nel congegno negoziale anche in considerazione dell'aspetto della non riconducibilità alla condotta del venditore dell'evento che avrebbe fatto scattare la penale. Effettivamente il giudizio introdotto dall'art. 1322 cod.civ. è angolato sotto il profilo della giuridicizzazione degli interessi ad opera delle parti e prescinde dall'aspetto dell'equilibrio del sinallagma.

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