Concorso del creditore nella produzione del danno



L'art. 1227 cod.civ. assume in considerazione l'ipotesi del concorso del creditore nella produzione del danno, ció che importa una diminuzione dell'entità del risarcimento corrispondente all'intensità della colpa ed all'entità delle conseguenze che si sono prodotte.

Il II comma della norma citata prevede, inoltre, che al creditore non spetti il risarcimento per un danno che egli avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Così è stato deciso che il proprietario che non rispetta le prescrizioni urbanistiche nel formulare richiesta di concessione edilizia, vede diminuito il risarcimento del danno cagionatogli dal Comune che, dopo aver rilasciato il provvedimento abilitativo, abbia illegittimamente sospeso i lavori (Cass. Civ., Sez. I, 5063/2017).

Il primo comma della norma più sopra citata concerne il contributo causale del creditore in ordine alla produzione del danno e, conseguentemente, esclude che il debitore debba dar corso al risarcimento se non per quel pregiudizio che si può dire abbia cagionato. La regola così descritta possiede una portata oggettiva connessa alla pari natura del nesso causale (essa risulta pertanto applicabile anche nell'ipotesi in cui il danneggiato sia un incapace. Si noti che il principio è operativo anche in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1769/12 in materia di responsabilità ex art. 2051 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. III, 4633/97) nota1. In senso contrario, un'opinione si richiama al riferimento fatto dall'art. 1227 cod.civ. all'elemento della colpa del danneggiato, al fine di ricondurre la funzionalità della regola ad un profilo soggettivo: il creditore sarebbe, cioè, parzialmente responsabile dell'evento dannoso nota2 .

Giova, tuttavia, rilevare che il riferimento alla gravità della colpa, non sembra essere funzionale alla formulazione di un giudizio di responsabilità ai fini dell'illecito. Esso va inteso non già in senso psicologico, soggettivo, bensì oggettivamente, come misura della violazione del criterio della diligenza che si riverbera sulla causazione dell'evento lesivo. Secondo l'opinione prevalente nota3 sarebbe, infatti, manifestamente incongruo che si giungesse a formulare un giudizio di imputabilità dell'illecito a carico dello stesso soggetto leso, in relazione al quale si verificherebbe una confusione di ruoli (danneggiato e danneggiante). L'entità della colpa e delle conseguenze derivate dovrebbe piuttosto costituire la misura oggettiva di quanta parte dell'elemento causale debba essere imputata al creditore e, conseguentemente, quanta al debitore, allo scopo di porre a carico di quest'ultimo il risarcimento esclusivamente nella misura in cui gli compete.

Che cosa dire del concorso del fatto non colposo del creditore?

Stante il tenore dell'art. 1227 cod.civ. non sembra possa negarsi che il danno debba essere interamente risarcito dal debitore inadempiente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5766/94).

Difettando sufficienti elementi probatori relativi all'entità del concorso (la cui questione deve pur sempre essere sollevata dal debitore, non potendo un indagine in tal senso essere attivata motu proprio dal giudice: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7672/93) si ritiene che si debba far riferimento alla regola dell'equità di cui all'art. 1226 cod.civ. per ciò che riguarda la misura del danno, mentre quella della colpa dei soggetti del rapporto obbligatorio dovrebbe presumersi eguale.

Secondo le regole generali il creditore danneggiato deve provare la riconducibilità del danno alla condotta del debitore; l'onere di dar conto del concorso del fatto colposo del creditore incombe invece sul debitore danneggiante nota4 .

E' comunque necessario precisare che, a differenza di quanto si può dire per l'ipotesi di cui al II comma della norma in esame (evitabilità del danno in seguito al comportamento diligente del creditore) si è deciso che il concorso del fatto colposo del creditore non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto e che, pertanto, a fronte della deduzione del debitore che, seppur genericamente contesti la propria responsabilità (e che quindi ponga, almeno implicitamente il tema), il giudice deve porsi d'ufficio la questione di un'indagine afferente al concorso di colpa di cui all'art. 1227 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 12267/92).

Il II comma dell'art. 1227 cod.civ. esclude che il risarcimento del danno possa intervenire per i danni evitabili dal creditore facendo uso della diligenza ordinaria.

Risulta problematico il raccordo logico tra I e II comma: vi è chi nota5 sostiene che il primo principio (quello cioè del concorso causale) attiene al c.d. "danno evento" vale a dire al primo anello della catena che unisce la condotta del debitore all'accadimento dannoso.

La seconda regola (quella della evitabilità del danno) riguarderebbe i c.d. "danni conseguenze", cioè l'ulteriore anello della catena, a valle del primo, che unisce l'evento dannoso ai danni, intesi come conseguenze pregiudizievoli per il creditore.

Secondo un'altra costruzione viene circoscritto diversamente l'ambito dei due principi.

Il primo avrebbe a che fare con il concorso delle parti nella causazione del danno, indipendentemente dalla qualificazione di esso quale danno-evento o danno-conseguenza; il secondo con la possibilità per il creditore di evitare parimenti sia il c.d. danno-evento sia il c.d. danno-conseguenza nota6.

Appare opportuno, prima di prendere posizione sul punto, esaminare più compiutamente la figura in discorso.

Il dovere che fa capo al danneggiato è quello di evitare qualsiasi danno che sia il risultato dell'inadempimento (o dell'illecito) di modo che quei pregiudizi che, nonostante la condotta illecita dell'obbligato, sarebbero stati interamente evitabili, in quanto ricadenti nel controllo del creditore, non possono essere minimamente risarciti a costui. Si può anche dire che in questi casi (danno evitabile) il comportamento negligente o omissivo del creditore viene a svolgere un assorbente ruolo di causa del danno, di modo che, all'inverso, si può dire interrotto il nesso causale tra l'inadempimento (o l'illecito) e l'evento dannoso nota7.

Qual è lo sforzo richiesto al creditore allo scopo di evitare il danno?

Il II comma dell'art. 1227 cod.civ. si riferisce alla ordinaria diligenza: essa si specifica non già nell'inerzia, ovvero nel non aggravare un pregiudizio già verificatosi, bensì nell'attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede (art. 1175 cod.civ.), con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91) nota8.

Al contrario di quanto si è detto a proposito della regola del I°comma della norma in esame, la deduzione della condotta negligente del danneggiato che ha negativamente influito sulla produzione del danno, costituisce oggetto di un'eccezione che deve essere svolta dal danneggiante, onerato della prova di quella diversa condotta diligente del danneggiato che avrebbe impedito ovvero attenuato il pregiudizionota9 .

A questo punto sembra possibile delineare con una qualche fortuna il rapporto che si pone tra il I ed il II comma dell'art. 1227 cod.civ.: se è vero che il comportamento del danneggiato che non si attiva allo scopo di eludere un danno evitabile, sostanzialmente degrada la condotta inadempiente (o illecita) del danneggiante a mera occasione e non ad agente eziologico, allora è giocoforza concludere che anche la regola della evitabilità del danno attiene, in realtà, al tema del nesso causale. Si tratta cioè di una ulteriore specificazione delle modalità per il cui tramite il danneggiato può concorrere nella causazione del danno (senza che possa distinguersi a questo proposito tra danno-evento e danno-conseguenze) nota10 .

Da questo punto di vista sembra che, ai sensi del I comma dell'art. 1227 cod.civ., il risarcimento del danno possa essere diminuito in proporzione del contributo causale del danneggiato mentre ai sensi del II comma della stessa norma esso può essere addirittura escluso. Nel primo caso la valutazione della dinamica afferente alla produzione del pregiudizio ha il valore della ricostruzione storica, nel secondo caso si tratta invece di un'operazione fondata su un'ipotesi. Data la verificazione di un certo danno, avrebbe potuto la condotta diligente del danneggiato evitarlo?

In altri termini, i due casi sostanzialmente vengono a disciplinare la stessa questione. Quella cioè della riconducibilità del danno sotto il profilo causale alla condotta del danneggiante. Tale riconducibilità può venir meno in tutto ovvero in parte. Tra tutte le condotte che il danneggiato può aver colposamente posto in essere, condotte idonee a riflettersi sulla misura dell'imputabilità del danno al danneggiante, è come se la legge avesse tipizzato, in quanto estrema nelle sue conseguenze, quella che si concreta nel non aver evitato un danno comunque evitabile senza dar luogo ad attività gravose o eccezionali (Cass. Civ. Sez. III, 3250/96; Cass. Civ. Sez. III, 9874/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 12439/91), ciò che elimina radicalmente la possibilità di ottenere un risarcimento. Nel far fronte all'onere di mitigare le conseguenze dannose ascrivibili all'inadempimento della controparte contrattuale, si è posta la questione se il creditore sia tenuto a rivolgersi al mercato per procurarsi altrove le utilità che formavano oggetto delle prestazione inadempiuta, oppure a reperire una collocazione alternativa dei beni o dei servizi che costituivano materia della sua prestazione, originariamente destinati alla controparte e rimasti inutilizzati in conseguenza dell'illegittimo rifiuto della controparte o del suo inadempimento. La giurisprudenza è ben lungi da una soluzione unitaria del problema. Sono al riguardo riscontrabili pronunce di segno opposto. La soluzione negativa si basa sull'affermazione che il dovere di correttezza e buona fede nel contratto non possa essere inteso nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore o le conseguenze dell'inadempimento a lui imputabile. Al riguardo, è, tuttavia, opportuno osservare che la soluzione preferibile potrebbe proprio essere differente a seconda dell'oggetto del rapporto obbligatorio e, pertanto, da individuarsi caso per caso.

Così, in materia di appalto, la giurisprudenza ha ritenuto che il committente non sia tenuto ad affidare ad altra impresa di costruzioni il completamento dell'opera appaltata: la ragione di ciò sta nel fatto che in materia d'appalto è più difficile reperire un'adeguata prestazione sostitutiva, a differenza di quanto avviene per altri contratti, rispetto ai quali il ricorso al mercato per trovare una prestazione sostitutiva può risultare più agevole (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 12347/97 ).

In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare non ha alcuna rilevanza, ai fini della determinazione del danno risarcibile, la situazione patrimoniale del promittente alienante che, a cagione della propria condizione economica, si sia trovato nella condizione di dover cedere il bene ad un prezzo decurtato rispetto a quello convenuto nel contratto preliminare successivamente rimasto inadempiuto per colpa del promissario acquirente. L'unico elemento utile per quantificare il risarcimento spettantegli è infatti la differenza tra il prezzo convenuto ed il valore di mercato del bene nel tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (Cass. Civ., Sez. VI-II, 2771/2014).

In materia di lavoro subordinato, invece, l'onere di utile reimpiego sostitutivo delle prestazioni lavorative rimaste inutilizzate per effetto dell'inadempimento della controparte trova in giurisprudenza affermazione pressoché incontrastata. Non si discute, infatti, che il lavoratore subordinato, licenziato illegittimamente o che abbia dato le dimissioni per giusta causa, debba attivarsi allo scopo di verificare quali altre possibilità concrete di impiego si presentino sul mercato del lavoro e debba fare il possibile per collocare altrove la propria attività lavorativa, con la diligenza che ordinariamente adopera il lavoratore disoccupato nella ricerca di un'occupazione. Pertanto, la giurisprudenza consolidata ritiene che il danno connesso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato vada quantificato nei termini dell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del rapporto, detratto non solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito da un impiego alternativo (aliunde perceptum), ma anche i compensi che egli avrebbe potuto procurarsi, cercando, con la normale diligenza, una nuova occupazione.

Quanto al regime processuale dell'eccezione di evitabilità del danno, l'onere della prova relativo all'evitabilità dei danni che si pretendono irrisarcibili ex art. 1227, II comma, cod. civ. grava sul debitore che utilizza tale eccezione per paralizzare o contrastare la domanda risarcitoria azionata dal creditore. Il debitore, che pretende di non risarcire in tutto o in parte, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore, è gravato dall'onere della relativa prova imposto dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 14592/01). A differenza di quella relativa al concorso di colpa del danneggiato, di cui al I comma, che rappresenta una semplice difesa ed è, quindi, rilevabile d'ufficio dal giudice, l'allegazione relativa all'inosservanza da parte del danneggiato dell'onere di diligenza, posto a suo carico dal II comma, integra un'eccezione in senso proprio, come tale riservata all'iniziativa della parte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7025/01, Cass. Civ. Sez. III, 14630/00 , Cass. Civ. Sez. III, 13403/00).

La distinzione, sul piano processuale, tra il I e il II comma, dell'art. 1227 cod. civ. è, peraltro, attenuata nel processo del lavoro, dopo che le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di detrarre d'ufficio dal risarcimento dovuto per illegittimo licenziamento quanto il lavoratore abbia percepito da altro datore di lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 1099/98).

Note

nota1

Gentile, Ancora sul concorso di colpa dell'incapace, in Responsabilità civile e previdenza, 1964, p.18; Liserre, In tema di concorso di colpa del dannaggiato incapace, in Riv.trim. di dir. e proc. civ., 1962, p.349.
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nota2

Cattaneo, Il concorso di colpa del danneggiato, in Riv.dir.civ., 1967, p.501; Bussani-Venchiarutti, Variazioni sulla colpa, in Riv.critica di dir.priv., 1987, p.47.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.137.
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nota4

Bianca, cit., p.141.
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nota5

Rescigno, in Studi per Asquini, vol.IV, Padova, 1965, p.1646; Mengoni, in Temi, 1946, p.576.
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nota6

Venchiarutti, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, p.206.
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nota7

Bianca, cit., p.138.Da questo punto di vista sono apprezzabili le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. Civ. Sez. III, 5677/06. E' stata infatti esclusa la compatibilità tra l'operatività del principio dell'apparenza colposa e quello della valutazione della condotta colpevole del creditore ai fini del concorso dello stesso nella causazione del danno. Se infatti il creditore è stato così negligente da ingenerare del debitore il convincimento incolpevole della sussistenza di poteri rappresentativi in capo ad un soggetto che in effetti ne era sprovvisto, non può conseguentemente essere formulato in capo al debitore un giudizio di riprovevolezza.
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nota8

Così anche Messineo, Manuale di diritto civile e comm erciale, vol.III, Milano, 1959, p.345.
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nota9

Analogamente Venchiarutti, cit., p.211.
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nota10

Messineo, cit., p.344.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BUSSANI-VENCHIARUTTI, Variazioni sulla colpa, Riv.critica dir.priv., 1987
  • CATTANEO, Il concorso di colpa del danneggiato, Riv.dir.civ., 1967
  • GENTILE, Ancora sul concorso di colpa dell'incapace, Responsabilità civile e previd., 1964
  • LISERRE, In tema di concorso di colpa del danneggiato incapace, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1962
  • MENGONI, Temi, 1946
  • RESCIGNO, Padova, Studi per Asquini, IV, 1965
  • VENCHIARUTTI, Torino, Comm.dir.priv., IV, 1997

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