Cass. Civ., sez. II, n.11572/2004. Esecuzione in forma specifica ex art.2932 cod.civ. e preliminare di vendita di cosa altrui.

Nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi l'acquisto delle relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al medesimo al momento della decisione.

Commento

La decisione poggia su un duplice presupposto. Occorre anzitutto chiarire come non possa evidentemente darsi pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. in relazione ad un bene che non ancora appartenga al promittente alienante (cfr. Cass. 51/96). Giova inoltre osservare come l'adempimento dell'obbligazione di far acquistare la proprietà della cosa da parte di colui che abbia alienato una cosa altrui sia possibile (Cass. 960/86) tanto nella modalità diretta (acquistando in proprio il bene dal terzo proprietario), quanto in quella indiretta (vale a dire stipulando un contratto a favore di terzo indicando quale beneficiario l'acquirente). La pronunzia aggiunge a questa costruzione un ulteriore tassello: se è vero che l' “adempimento diretto” di cui sopra non può certo sortire effetti quando la stipulazione possieda natura semplicemente preliminare, è tuttavia ben vero che risulta praticabile da parte del promissario acquirente un'azione ex art.2932 cod.civ. in relazione ad un bene ormai entrato nel patrimonio dell'obbligato.



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