Assegnazione di beni ereditari tra coeredi condividenti. Bene ricadente nell'azienda ci sui all'impresa familiare. Diritto di prelazione. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 24832 del 9 ottobre 2018)

In tema di divisione ereditaria, nell'esercizio del potere di assegnazione di beni che non siano comodamente divisibili, sebbene, a norma dell'art. 720 c.c. debba essere preferito il condividente titolare della quota maggiore, rientra nel potere discrezionale del giudice fare deroga a tale criterio, purché si dia adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. Quando il bene oggetto di comunione incidentale rientri nel perimetro aziendale riconducibile ad impresa familiare, seppure teoricamente sussista il diritto di prelazione in favore dei collaboratori, va condotta una verifica in fatto della sussistenza dell'attività d'impresa, in difetto della quale detto diritto non sussiste.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, la S.C. confermava la pronunzia che, nell'ambito di un giudizio divisionale tra fratelli avente ad oggetto un fondo rustico già dedotto in impresa familiare e proveniente dall'eredità paterna, aveva ritenuto prevalente il criterio legale di cui all'art.720 cod.civ., senza che avesse a sortire effetto la prelazione legale in favore dei collaboratori. Il tutto considerando che l'azienda agricola condotta dal dante causa fosse in via di esaurimento, non costituendo per alcuno degli eredi una fonte principale di reddito.

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