Area adibita a cava estrattiva. Determinazione della rendita catastale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1026 del 14 gennaio 2022)

In tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l'originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell'iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la Cassazione i terreni sfruttati come cave devono essere valutati secondo il valore venale degli stessi. L'esclusione delle cave dalla stima fondiaria e l'eventuale indebita iscrizione delle relative aree nel Catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione (afferente alla valutazione automatica delle aree aventi destinazione agricola basata sulle rendite catastali) l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale, , derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale.

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