Agevolazioni "prima casa" e valutazione in concreto dell'idoneità di altra abitazione di proprietà dell'acquirente nello stesso Comune. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 30585 del 27 ottobre 2023)
In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 – nel testo (applicabile “ratione temporis“) introdotto dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16 (conv., con modificazioni, nella L. n. 243 del 1993) – “l’idoneità” dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, conf. Sez. 5, Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018).