Agevolazioni "prima casa". Acquisto del diritto di abitazione in capo a coniugi in regime di separazione dei beni, Mancato trasferimento della residenza da parte di uno dei coniugi. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 3123 del 2 febbraio 2023)

In tema di imposta di registro (e IVA) e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, e non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. Tale principio non è applicabile nell’ipotesi di acquisto in regime di separazione del diritto di abitazione da parte di entrambi i coniugi ove uno solo di essi abbaia trasferito la residenza nel termine di diciotto mesi. Ciò in quanto l'acquisto del diritto assume una connotazione "egoistica" (o "individualistica") in capo a ciascuno dei coniugi, e i bisogni della famiglia non sono riferiti al diritto del nucleo familiare in quanto tale: a quest'ultimo si attribuisce rilevanza in via meramente indiretta, cioè per il tramite del titolare del diritto di abitazione, che resta il "protagonista" della fattispecie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le agevolazioni "prima casa" non spettano in relazione all'atto di acquisto del diritto di abitazione che sia acquistato da entrambe i coniugi, che siano coniugati in regime di separazione dei beni quando uno soltanto di essi abbia trasferito la propria residenza nella detta abitazione nel termine di diciotto mesi previsto dalla legge. E' questa la conclusione della S.C., la quale ha osservato come non vengano in tal guisa soddisfatte esigenze della famiglia, ma meramente egoistiche e riferite unicamente a colui che ha in concreto assunto la propria residenza nell'unità immobiliare acquisita.

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