Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 86


Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati
Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del tondo il compenso di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge.
L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tuttavia obbligatori per parte dell'Amministrazione governativa fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme sancite dalla legge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato.
Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conveniente di promuoverli, il Ministro dell'istruzione, su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con suo decreto motivato, da registrare alla Corte dei Conti, la convenienza di eseguire gli scavi a cure e spese del Governo.
Col medesimo decreto, o anche con successivi, il ministro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie.

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