Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 1


Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali
Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato
Generalità

Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione, per quanto riguarda la loro conservazione, anche se amministrate da uffici dipendenti da altri Ministeri.
La vigilanza del Ministero dell'istruzione è esercitata per mezzo della sovraintendenza competente, ai termini della L. 27 giugno 1907, n. 386 (Abrogata dall'art. 59, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164, a sua volta superato dalla L. 22 maggio 1939, n. 823) sul consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti.

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