Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 17


La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50, e indicare:
a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore;
b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desidera riprodurre;
c) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;
d) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

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