Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 13


Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'Istituto in proporzione dell'importanza della cosa.
In caso di danni il formatore perderà, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Contro il relativo provvedimento del sovrintendente, potrà ricorrersi entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore per antichità e belle arti.

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