Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 6


Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.
In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico.
Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione ministeriale e il parere del Consiglio superiore, fatta eccezione delle semplici riparazione, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di mera conservazione.

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