Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 11


La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.
In ogni caso il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola matrice. Se durante il tempo stabilito per la durata di esso, il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo. Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga.

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