Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 2


Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competente, il quale farà al Ministero della pubblica istruzione le opportune proposte e presenterà il progetto dei lavori occorrenti.
Ugualmente farà il sovrintendente nei casi in cui sia venuto a cognizione del deterioramento della cosa prima di riceverne avviso dall'ufficio che l'amministra.
Il Ministero dell'istruzione decide sulle proposte del sovraintendente. Qualora si tratti di cose in consegna di altre Amministrazioni, il Ministero comunicherà a queste il progetto approvato, affinché venga eseguito sotto la sorveglianza della sovraintendenza.
In casi di grande urgenza i detti uffici possono provvedere direttamente, al fine soltanto di eliminare un pericolo immediato, denunziando subito il fatto al Ministero dell'istruzione. Similmente, quando trattisi di cose amministrate dal Ministero dell'istruzione, il sovrintendente potrà, nei casi suddetti, provvedere direttamente e riferire poi al Ministero.

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