Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 12


A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.
L'esecuzione del calco sarà vigilata a cura e sotto la responsabilità personale del sovrintendente.

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