Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 14


B) Copie dei dipinti, delle sculture e simili. Riproduzioni fotografiche
Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50, indicando chiaramente:
a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio;
b) l'opera che richiede di copiare.
Qualora non fosse ben nota la perizia del richiedente, questi dovrà comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un Istituto di belle arti, italiano o straniero.
Se tuttavia sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre professori scelti dal presidente dell'Istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore possa essere continuata la concessione.

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