Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 20


Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso servizio di sorveglianza.
In caso di trasgressione l'operatore verrà immediatamente espulso, salvo ad interdire, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria, alla ditta da cui egli dipenda l'esercizio della fotografia in tutti gl'Istituti artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, sempreché risulti che la ditta stessa non era estranea al fatto del suo agente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti