Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 19


I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo, compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a sua cura, delle fotografie eseguite, indicando il nome del concessionario.
Per le riproduzioni fotografiche con mezzi che non comportano la stampa di copie positive su carta, si dovrà rivolgere domanda in foglio bollato da lire 1 al Ministero, il quale determinerà volta per volta speciali condizioni.

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