Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 4


Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, il Ministero dell'istruzione stabilirà l'Istituto governativo a cui devolvere le cose mobili di proprietà dello Stato che gli uffici governativi non potessero o non volessero più conservare.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti