Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 15


I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme pei disciplinare il lavoro dei copiatori nei singoli Istituti artistici governativi.
Ai copiatori che turbassero il buon ordine e la disciplina degli Istituti o contravvenissero al presente regolamento o alle norme stabilite dal sovrintendente o dal direttore, verrà ritirato il permesso di copia. In caso di recidiva essi non saranno più ammessi a copiare negli Istituti governativi.
È vietato di togliere quadri o statue dal posto ove sono collocati, per eseguire riproduzioni, salvo casi eccezionali e sotto la personale responsabilità dei sovrintendenti o direttori.

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