Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 16


Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, farà domanda al sovrintendente o al direttore competente. Per le fotografie con macchine a mano e di piccolo formato sarà sufficiente il consenso, dato su richiesta verbale, dal funzionario preposto all'Istituto.
Le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti.

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