Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 7


Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato
A) Calchi delle opere di plastica

È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gl'Istituti stessi sieno provvisti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti