Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 3


Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione e di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione e invieranno al sovrintendente i relativi progetti.
Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o ne alterino in qualunque modo il carattere o l'interesse.
Può anche respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dalle sovrintendenze.
Ugualmente si praticherà per i restauri o anche per le semplici remozioni (salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi di urgenza) di cose mobili.

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