Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 5


Delle raccolte governative
Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia.
Le cose medesime, sotto la personale responsabilità dei capi degli Istituti, dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo piu idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.
Per quanto le condizioni materiali lo consentano e le notizie relative siano certe e sicure, ogni quadro, statua od altro oggetto di arte recherà l'indicazione del luogo di provenienza, del soggetto rappresentato, della scuola e del secolo cui l'oggetto appartiene e, quante volte sia possibile, dell'autore di esso.
Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quant'altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti