Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 79


È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni della legge.
Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, l'autorità comunale è tenuta a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar norme e prescrizioni al riguardo.

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