Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 138


Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifica fatta a norma dell'art. precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della legge, i funzionari dell'ufficio di esportazione sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.
Ugualmente praticheranno allorché abbiano fondato sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta da un ente morale e comunque alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.
La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà depositata temporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca più vicina.
Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che, qualora siano intervenute le suesposte violazioni di legge, denuncerà al procuratore del Re i trasgressori.

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